Statuto
A.S.D. FLYPARA
STATUTO
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Articolo 1
E’ costituita un’Associazione denominata
FLYPARA, in breve
A.S.D.FLYPARA
LA
FLYPARA è ente di diritto privato, senza fini di lucro, libero ed apartitico.
Essa svolge la sua attività in ambito nazionale ed internazionale.
Nello svolgimento di tali attività la
FLYPARA non potrà prevedere né effettuare,
anche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di
fondi, di riserve e di capitale.
LA
FLYPARA ha titolo per aderire alla Federazione Italiana Volo Libero di cui
riconosce e condivide finalità, progetti e programmi operativi. La durata della
FLYPARA è illimitata.
TITOLO II - SCOPI E FINALITÀ
Articolo 2
L’Associazione è costituita allo scopo di:
1. Praticare la disciplina del Volo da diporto o Sportivo con apparecchi privi
di motore (VDS/VL) sia in campo nazionale sia internazionale, a tutti i livelli.
2. Favorire la conoscenza, la solidarietà e lo scambio di informazioni tra i
piloti, i giudici ed i simpatizzanti del volo da diporto o sportivo senza
motore, anche promuovendo attività, manifestazioni, seminari, borse di studio.
3. Favorire la diffusione della cultura del volo nel Paese.
4. Essere di stimolo alle istituzioni da cui dipendono le attività aeronautiche,
collaborando con esse mediante idee e progetti, per migliorare la situazione
dello Sport Aereo nel Paese.
Articolo 3
La vita dell’associazione è disciplinata dal presente Statuto e dall’eventuale
Regolamento che, approvato secondo le norme statutarie, si renda necessario per
meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana
e del Codice Civile e della legislazione vigente.
TITOLO III - SOCI
Articolo 4
Possono aderire all’associazione, acquisendo pertanto il titolo di Socio, tutte
le persone che, senza discriminazione di sesso, religione, razza ed opinioni, si
riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare al raggiungimento dello scopo
sociale.
I soci possono essere:
1. Ordinari: persone fisiche che aderiscono all'associazione, prestando
un’attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio
Direttivo e versando una specifica quota associativa.
2. Onorari: persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari
meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati
a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. I soci onorari non sono
obbligati a versare le quote associative
3. Sostenitori: tutti coloro che, non essendo Soci Ordinari od Onorari,
contribuiscono agli scopi dell’associazione mediante conferimenti in denaro o in
natura.
Articolo 5
La qualità di Socio si perde per:
1. Decesso;
2. Mancato pagamento delle quote sociali nei modi annualmente stabiliti dal
Consiglio Direttivo;
3. Dimissioni;
4. Inabilitazione;
5. Radiazione, per atti lesivi dell’Associazione o dei suoi aderenti,
disonorevoli o in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora
siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del
rapporto associativo.
I Soci comunque decaduti non possono richiedere i contributi versati e non hanno
alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.
TITOLO IV - ORGANI SOCIALI
CAPO I – GENERALITA’
Articolo 6
Sono Organi Sociali dell'Associazione:
1. L'Assemblea dei Soci,
2. Il Consiglio Direttivo;
CAPO II - ASSEMBLEA
Articolo 7
L’Assemblea è costituita dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo e
dai Soci Ordinari. Essa rappresenta il massimo organo deliberante ed ha il
massimo potere in ordine al raggiungimento degli scopi sociali. Essa può essere
ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea elegge a scrutinio segreto il Presidente, i membri del Consiglio
Direttivo ed ha facoltà di nominare per acclamazione uno o più Presidenti
Onorari, scelti tra le persone, anche non aderenti all’Associazione, che per le
loro qualità professionali, culturali e umane possano conferire prestigio
all’associazione o ne hanno perseguito i fini.
Articolo 8
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno ed ha il compito
di:
1. Ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio
Direttivo;
2. Approvare il bilancio consuntivo o preventivo;
3. Deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'associazione e sull'eventuale
scioglimento dell'associazione stessa.
Articolo 9
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo
ritenga necessario oppure, su richiesta motivata e con predisposto ordine del
giorno, da almeno un terzo dei Soci.
Articolo 10
La convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante comunicazione scritta,
spedita o consegnata a mano o inviata per posta elettronica o fax a ciascun
Socio, almeno otto giorni prima della data della riunione.
Nella convocazione dovranno essere specificati:
1. Ordine del giorno
2. Data, luogo ed ora dell'adunanza, sia di prima sia di seconda convocazione.
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà più uno dei Soci. La riunione in seconda convocazione è valida
qualunque sia il numero dei presenti e non può avere luogo prima di 24 ore da
quella fissata per la prima convocazione
Articolo 11
Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci Ordinari in regola con il versamento
della quota sociale.
Non sono ammesse deleghe per l’esercizio del diritto di voto.
I Soci Onorari e Sostenitori possono partecipare come alle riunioni
dell’Assemblea senza diritto di voto.
Articolo 12
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal
Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio
Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere Segretario
dell'associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata
dall'Assemblea.
I verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e controfirmati dal
Presidente.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei
votanti.
Le deliberazioni sui seguenti temi sono prese a maggioranza qualificata dei
votanti:
1. Elezione del Presidente dell’Associazione;
2. Modifiche al presente Statuto;
3. Scioglimento anticipato dell’Associazione.
Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
CAPO III - CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri da tre a nove, incluso
il Presidente. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinandone
preventivamente mediante votazione palese il numero dei componenti.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite
dall'Assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi
sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti
necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il
funzionamento dell'associazione, stabilire le quote annuali dovute dai soci e
predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione
dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di
determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi
specifici.
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere
ed il Segretario ai quali sono attribuiti incarichi specifici descritti nel
presente Statuto.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo lo stilare un regolamento, che deve essere
approvato dall’Assemblea, per regolare aspetti pratici e particolari della vita
dell'associazione.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, ogni qualvolta se
ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due
membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno
tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere
convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere
fatta a mezzo lettera, spedita o consegnata a mano, a mezzo fax, posta
elettronica o telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti
posti all'ordine del giorno.
Articolo 16
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza
della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua
assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del
Consiglio nominato dai presenti.
Le funzioni di segretario della riunione sono svolte dal Consigliere Segretario
dell'associazione o, in casi di sua assenza o impedimento, da persona designata
da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il
voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e
dal segretario della riunione.
CAPO IV - PRESIDENTE
Articolo 17
Il Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica due anni ed è
rieleggibile.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei
terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione. Ad
esso potranno essere delegati altresì eventuali poteri, anche di straordinaria
amministrazione, su decisione del Consiglio Direttivo.
In particolare compete al Presidente:
1. La predisposizione delle linee generali del programma delle attività annuali
ed a medio termine dell’associazione;
2. La redazione della relazione consuntiva annuale sull’attività
dell’associazione;
3. La vigilanza sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
4. La determinazione dei criteri organizzativi che garantiscano efficienza,
efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze
per l’associazione e gli associati;
5. L’emanazione di regolamenti interni degli organi e strutture
dell’associazione.
6. Rappresenta la
FLYPARAin occasione delle assemblee della Federazione
Italiana Volo Libero.
7. Per i casi d’indisponibilità, ovvero d’assenza o impedimento del Presidente,
lo stesso è sostituito dal Vicepresidente
CAPO V - CONSIGLIERI CON INCARICHI SPECIALI
Articolo 18 - TESORIERE
Al Consigliere Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri
contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione che sarà sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea.
Articolo 19 - VICE PRESIDENTE
Il Consigliere Vicepresidente collabora con il Presidente nelle attività
associative, ha gli stessi poteri del Presidente in caso di suo impedimento o
assenza ed agisce su sua delega.
Articolo 20 – CONSIGLIERE SEGRETARIO
Il Consigliere Segretario sovrintende ai servizi dell’associazione e ne coordina
le attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio Direttivo.
CAPO VI - SOSTITUZIONI DI MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DECADENZA
DI ORGANO COLLEGIALE E DIMISSIONI DEL PRESIDENTE
Articolo 21
I membri degli Organi Sociali durano in carica due anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni, morte o inabilitazione di uno o più membri di un Organo
Sociale fino alla metà, si fa luogo alla sostituzione nominando i primi non
eletti. In ogni caso i membri surrogati restano in carica fino alla scadenza del
biennio.
Se vengono a mancare membri in numero superiore alla metà, il Presidente deve
convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
Articolo 22
La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo Sociale non comporta la
decadenza degli altri Organi. In tale caso, si farà luogo al rinnovo, fino alla
scadenza del biennio dell'Organo decaduto.
Articolo 23
In caso di morte, dimissioni, inabilitazione permanente del Presidente tutti gli
Organi Sociali decadono. Il Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea entro 30
giorni dalla decadenza del Presidente per procedere all’elezione dei nuovi
Organi Sociali. Il Vicepresidente assumerà ad interim i poteri e le prerogative
del Presidente. Gli Organi Sociali decaduti resteranno in attività per il
disbrigo della normale amministrazione.
TITOLO V - CANDIDATURE, ELETTORATO, INCOMPATIBILITA’
Articolo 24
Tutti i Soci, purchè in regola con il versamento delle quote sociali, sono
elettori ed eleggibili.
TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE
Articolo 25
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
1. Da tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione all’atto
della costituzione;
2. Dai beni mobili e immobili dei quali l’Associazione divenisse, a qualsiasi
titolo, proprietaria.
Articolo 26
Le fonti di entrata dell’Associazione sono rappresentate da:
1. Quote di iscrizione all'Associazione;
2. Contributi annuali dei Soci, ordinari e straordinari;
3. Contributi volontari dei Soci;
4. Sovvenzioni, donazioni e lasciti testamentari;
5. Contributi provenienti da enti nazionali, locali o internazionali, istituti
di credito o altri soggetti privati;
6. Ogni altra eventuale entrata.
Articolo 27
Gli esercizi sociali coincidono con l’anno solare.
Con la chiusura dell'esercizio sarà formato il bilancio che dovrà essere
presentato all'Assemblea per l'approvazione.
Articolo 28
I fondi occorrenti per la ordinaria gestione sono depositati presso uno o più
Istituti di credito, scelti dal Consiglio Direttivo con un criterio di massima
trasparenza.
I prelevamenti sono effettuati dal Presidente o da un suo delegato.
TITOLO VII - SCIOGLIMENTO
Articolo 29
L’Assemblea può decidere lo scioglimento anticipato dell’associazione o la sua
fusione con altre associazioni aventi scopo simile.
In caso di scioglimento, l’Assemblea provvede all’elezione di un Commissario
Liquidatore che assume i poteri degli Organi Sociali con il mandato di
provvedere alla liquidazione dei beni ed alla devoluzione del ricavato ad altre
Associazioni o Enti che operano nel medesimo settore o con obiettivi
assimilabili a quelli della disciolta Associazione.
L’Assemblea indica al Commissario, mediante votazione palese, a quale o quali
Enti ed Associazioni dovrà essere devoluto il ricavato della liquidazione del
patrimonio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se esistente ed in carica al momento della
messa in liquidazione, continua ad esercitare le proprie funzioni fino al
termine delle operazioni relative.
TITOLO VIII - NORME FINALI
Articolo 30
Per quanto non contenuto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del
Codice Civile in materia di Associazioni.
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